Piccola guida alla normativa Italiana relativa alle foto alle persone.

Il fotografo ed il soggetto della foto

Il primo argomento da trattare è il motivo per cui si scatta una fotografia, la causa che ci porta a far scattare l'otturatore. La popolazione di fotografi dal punto di vista del diritto può classificarsi in sole due categorie: i professionisti e i non professionisti.
Le distinzioni sono puramente di carattere economico e non artistico o di esperienza o di equipaggiamento; chiameremo professionisti coloro che con la fotografia “ci campano” (o perlomeno ci provano), nel senso che hanno una partita iva o una busta paga dalla quale si evince che tra le loro mansioni ci sia quella di scattare delle foto (giornalisti, reporter, fotografi di matrimonio con partita iva, polizia scientifica, ecc.). Tutti gli altri sono non professionisti.
Il nostro ordinamento infatti riconosce esclusivamente le situazioni giuridiche meritevoli di tutela, in parole povere, quelle economicamente rilevanti. Il fine di lucro che giustifica l'essere un professionista, deve essere ovviamente documentabile.
Questa distinzione è necessaria perché tra le norme dei nostri codici ce ne sono alcune dedicate esclusivamente ai professionisti. Un fotografo ha ben chiaro quale sia il soggetto della foto, l'elemento principale, quello a fuoco, quello che ci ha spinti a scattarla quella foto; quel soggetto che, anche se non riempie l'intero fotogramma, dà il titolo alla foto.
Un operatore del diritto (giudice, avvocato o professore) ragiona in modo differente, non si dà importanza al soggetto della foto (che potrebbe essere una persona o una piazza per esempio) ma agli elementi o situazioni riconoscibili che producono rapporti giuridici. Questi possono essere persone, cose, o momenti (si pensi, ad esempio, ad una foto in cui il soggetto è una persona ma che alle spalle se ne riconosce un'altra che sta rubando un cellulare su un tavolino o sta dando uno schiaffo ad un bambino). Per il diritto quindi il soggetto fotografico può non coincidere con il soggetto depositario di diritti. Le valutazioni vengono fatte caso per caso, foto per foto, in caso di contenzioso. In genere però a noi fotografi interessa la sostanza: ciò che fotografiamo può essere una situazione in cui ci siano uno o più soggetti e questi possono essere persone, oggetti, monumenti, paesaggi, ecc.

Persone

Differentemente da quello che si crede non c'è un testo unico che regoli la fotografia in senso stretto, così come non esiste un testo unico che regoli il passeggiare sui lungomari. Quindi la Regola Generale è nullum crimen, nulla poena sine lege cioè senza una legge non ci può essere reato e quindi nemmeno una pena; o meglio, tutto è concesso nel silenzio della legge.
Ma di norme e leggi che fanno riferimento a fotografi e fotografati ce ne sono eccome!
Chiariamo subito che la legge sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 detta comunemente legge sulla privacy) non riguarda l'ambito fotografico; questo testo infatti è a tutela dei dati sensibili e del loro trattamento. Per dati sensibili si intendono le informazioni personali quali il credo religioso, l'indirizzo politico, la vita sessuale, i dati medici, ecc.. Una foto in primo piano ad una persona non contiene dati sensibili anche se è riconoscibile. Quindi in questo caso non si tratterebbe di dati sensibili ma di riservatezza, intesa come diritto a non essere riconosciuti.
In buona sostanza la legge tende ad assicurare che chi venga in possesso di dati sensibili non li pubblichi o comunichi a terzi senza il consenso espresso dell'interessato. Non riguarda quindi espressamente la fotografia.

Maggiormente incisiva è invece legge sul diritto d'autore (L. 633/1941 modificata ed aggiornata dal D.Lgs. 22/2014 e dal D.Lgs. 163/2014) che, tutelando le opere fotografiche dei rispettivi autori, tratta anche dei diritti connessi ai ritratti (nei quali rientra anche la fotografia).

Il ritratto per il diritto non ha la stessa definizione che in fotografia, infatti in ambito giuridico si parla di ritratto riferendosi a qualsiasi soggetto riconoscibile in una raffigurazione (fotografia, vignetta, dipinto, ecc.). Il combinato disposto degli artt. 96 e 97 specifica che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
E' quindi il consenso il presupposto normativo per poter pubblicare una fotografia nella quale sia riconoscibile una persona.
Viene però anche sancito che non è necessario il consenso quando:
 il “ritrattato” è un personaggio noto (Maradona, Belen, Federer, ecc.) o pubblico (sindaco, Papa, ministro, ecc.);
 a foto è giustificata da necessità di giustizia, polizia;
 scopi scientifici o didattici (fotografo persone che portano a spasso il cane perché terrò un seminario il giorno 14/06/20XX sui modi corretti e scorretti di tenerlo al guinzaglio);
 scopi culturali (un reportage per una mostra può ben essere definito scopo culturale ma bisognerà dimostrare che siamo autori accreditati di quella mostra!).
Gioia di tutti gli street photographer l'ultima parte del primo comma: non servono autorizzazioni se le riproduzioni riguardano fatti, avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico o che si svolgono in pubblico.
É quindi possibile scattare e pubblicare una foto di un fatto o un avvenimento che si svolga in pubblico senza il consenso dei fotografati (artisti di strada, gente in bicicletta, matrimoni di sconosciuti al Colosseo o in piazza Duomo, gente che si bacia, pulitori di vetri ai semafori, spazzini, disabili in carrozzina, ecc.).
La giurisprudenza ha chiarito che per fatto e avvenimento si debba intendere una situazione che giustifichi il fatto di scattare la foto con la libera espressione del fotografo; rimane essenziale quindi per il nostro ordinamento il contesto in cui si scatta, nel senso che se pediniamo una persona che passeggia in strada aspettando di vedere con chi si incontra per “coglierla” sul fatto si andrebbe comunque a ledere il suo diritto alla riservatezza (oltre che a commettere un reato specifico), ma fotografare una bella piazza con alcuni soggetti riconoscibili è giustificato dal contesto.
Per luogo pubblico ovviamente si intende ogni luogo aperto al pubblico (anche con biglietto) che sia dello Stato e/o del demanio (strade, piazze, montagne, spiagge, monumenti, ecc.). I luoghi aperti al pubblico sono invece luoghi privati dove è consentito l'accesso a determinate condizioni (biglietto, orario d'apertura, affiliazione, ecc.), in questi posti è possibile fotografare solo se non diversamente specificato (cinema, teatro, museo, Il secondo comma dell'art. 97 tutela l'onore, il decoro e la reputazione dei soggetti ritratti, ma è una norma che sostanzialmente già esiste nel codice civile all'art. 10.

Una foto, esposta o pubblicata o messa in vendita, che pregiudichi il decoro o la reputazione di una persona (riconoscibile) può essere rimossa dall'autorità giudiziaria su richiesta dell'interessato. Inoltre se l'esposizione della foto ha leso (rovinato) la reputazione della persona, questa potrà agire in giudizio per il risarcimento del danno. Non significa che non possiamo fare foto ai senzatetto, siamo sempre legittimati a scattare, ma quando pubblichiamo la foto bisogna assicurarsi che non venga infangata la reputazione dei soggetti riconoscibili. Nella fattispecie, una semplice foto ad un senzatetto che dorme sui gradini di una stazione è perfettamente lecito pubblicarla in un contest/concorso/mostra sul degrado delle città o sulla povertà ecc., ma sarebbe lesivo/offensivo (magari anche pericoloso per la sicurezza del soggetto) pubblicarla su un sito di naziskin che inneggia all'odio razziale. Faccio un altro esempio.

É lecito fare una foto ad una persona disabile che fa difficoltà a salire dei gradini. É lecito anche pubblicare la foto in un contesto in cui vengono messe in evidenza le difficoltà dei disabili ad utilizzare le città o in un contesto di inadeguatezza delle strutture per disabili (barriere architettoniche), ma sarebbe offensivo pubblicare lo stesso scatto su facebook con scritto sopra “nella nostra associazione non prendiamo gente così”. L'art.10 inoltre ammette deroghe (eccezioni) a questo principio: nei casi previsti dalla legge tutte le foto possono essere esposte e pubblicate.
Pensiamo ad esempio alle foto dei ricercati o dei terroristi riportate su giornali o tv. Esistono leggi in ambito di antiterrorismo o di pubblica sicurezza che permettono di non chiedere il consenso alla pubblicazione all'interessato senza che possano essere elevate eccezioni di sorta. L'elemento centrale di questa legge è la tutela del diritto d'autore del fotografo nel rispetto anche dei soggetti ritratti; ma anche un altro concetto è fondamentale: tutte le norme contenute nella legge in parola fanno riferimento a pubblicare, esporre o mettere in commercio le fotografie. Non esistono norme o dispositivi, in questa legge perlomeno, che ci impediscano di scattare una foto. Il messaggio quindi è chiaro: scatta quello che ti pare ma fai attenzione a quello che pubblichi e dove lo pubblichi. La legge sul diritto d'autore regola la sola pubblicazione-esposizione-vendita delle foto, nulla dice riguardo all'atto di fotografare! Quindi nel silenzio della legge….

Il concetto sul quale spesso ci si concentra nelle discussioni sul web è quello della riconoscibilità.
Si preme sul fatto che un soggetto debba poter avere la possibilità di accordare o meno che la sua faccia venga pubblicata, molti parlano di privacy, ma abbiamo visto che la privacy parla di tutt'altro con qualche accenno alla riservatezza. La legge sul diritto d'autore fa chiarezza, ma la sostanza di tutto il discorso è che, vista la mancanza di una disciplina univoca, bisognerà valutare caso per caso se è legittimo pubblicare una foto senza consenso oppure no. Differentemente da come viene riportato in molti siti web, anche di grosso calibro, non è possibile compilare una casistica precisa di ciò che è pubblicabile e ciò che non lo è. Molto infatti dipenderà dal contesto in cui si inserisce il soggetto ritratto; contesto che non dovrà mai ledere la dignità o la reputazione di una persona. L'esempio che ho fatto in apertura (la foto in primo piano con un soggetto riconoscibile in secondo piano ripreso a rubare un cellulare) è esplicativo degli interessi che entrano in gioco caso per caso: l'interesse di polizia e giustizia sarebbe predominante sulla riservatezza del presunto ladro.

É bene ricordare che quando si parla di consenso si intende, per ovvie ragioni di prova, di un consenso scritto (la cosiddetta liberatoria). Il web è pieno di moduli prestampati più o meno ben fatti dai quali prendere spunto.

Responsabilità

Cosa succede se pubblichiamo una foto senza il consenso dell'interessato e quest'ultimo ci “sgama”?Dipende se la foto verrà ritenuta legittimamente pubblicata oppure no.
Nel caso di una immagine che non sia lesiva dei diritti specificati sopra (art. 10 c.c. e art. 97 Legge sul Diritto D'Autore) di decoro e reputazione, l'interessato potrà chiederci di rimuoverla dalla pubblicazione/mostra/blog/sito ecc.; qualora non ottemperassimo potrà chiedere al giudice un provvedimento che ci obbligherà a rimuovere le immagini con condanna alle spese di giudizio. Quando invece, anche se abbiamo ottenuto il consenso scritto, la foto procura un danno d'immagine alla persona (perché ne ha leso il decoro e/o reputazione), oltre alla rimozione, potremmo essere chiamati anche al risarcimento del danno ex art. 2043 del codice civile (la cosiddetta responsabilità extracontrattuale, anche detta Aquiliana): qualunque fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi l'ha commesso a risarcirlo.

La prova del danno deve essere data dal danneggiato, ma, anche se l’interessato non riuscisse a quantificare (monetariamente) il danno, potrà essere il giudice a valutare una somma in via equitativa (art. 2056 c.c.) o mediante un perito. Quindi se l'immagine ha “rovinato la reputazione” di questa persona essa ci chiamerà a rispondere del danno ed, eventualmente, se e solo se ritenuti colpevoli, a pagargli una somma a titolo di risarcimento del danno (oltre alle spese di giustizia ovviamente!).

Il danno può configurarsi anche quando abbiamo ottenuto il consenso, in quanto la persona fotografata non ha modo di vedere preventivamente tutte le elaborazioni che in post produzione vengono eventualmente fatte; la foto cioè potrebbe essere elaborata in modo che il risultato finale possa ledere la reputazione o il decoro della persona originariamente ritratta (fotomontaggi).
Va da sé che nei casi in cui il consenso non sia necessario, o perché non ci sono persone riconoscibili, o perché quelle riconoscibili rientrano nei casi consentiti, nessuno può impedirci di scattare e pubblicare la fotografia e nessuna responsabilità potrà esserci addebitata.
Anche in questo caso però è importante ricordare che non esiste una casistica ufficiale nè una normativa specifica sulla fotografia “amatoriale” e ogni situazione verrà valutata caso per caso secondo la normativa vigente alla quale ho accennato.

Le maggiori cautele per i minori

Parlando di minori, alla tutela della dignità, del decoro e della riservatezza si aggiunge la necessità di garantire uno sviluppo armonico della loro personalità e sono necessarie maggiori cautele. La convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ratificata in Italia con L. 176/1991, sancisce che in tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse superiore del minore (quello che in diritto di famiglia viene definito “best interest”) deve essere considerato preponderante e superiore agli altri interessi in gioco. Specifiche regole sono previste dalla legge sul diritto d'autore, dal codice civile e anche dal codice penale; tutte, seppur in ambiti diversi, disciplinano e sanzionano l’abuso dell’immagine di minori. Oltretutto ci sono molteplici testi normativi che prevedono una casistica più ristretta riguardo alla pubblicazione e divulgazione delle foto ai minori (ad esempio il D.P.R. 448/1988). L’insieme delle norme a salvaguardia del minore e della sua immagine creano, tuttavia, una confusione tra i cittadini e gli operatori del settore dell’informazione, che, per evitare di sottoporsi alle sanzioni penali, civili ed amministrative previste, sono indotti a non diffondere neanche le immagini che potrebbero essere legittimamente divulgate. É anche vero che con la diffusione incontrollata delle informazioni digitali nel web si sono rese necessarie maggiori tutele a favore dei minori a causa dell'aumento dei crimini pedo-pornografici. Ecco perché per le fotografie ai bambini il consenso scritto di entrambi i genitori (o di chi ne eserciti la patria potestà) si rende oltre che necessario anche doveroso per rispetto della loro crescita serena. In alcuno casi particolari le immagini possono essere pubblicate ma rese irriconoscibili (pixelate).

Il buon senso

Molti di noi girano città, monumenti, colline e scogliere cercando di immortalare una bella immagine. In ogni contesto il buon senso dovrebbe accompagnarci aldilà delle leggi e dei regolamenti. Ma girando in città può capitare di essere “aggrediti” per aver scattato una foto, in alcuni casi ho visto di gente che chiede di cancellare lo scatto o di vederlo; sui vari blog ho letto di vigili che sequestrano macchine fotografiche o schede di memoria; di gente mandate via dalle piazze solo per avere il cavalletto. Bene, anzi male, non siamo tenuti né a far vedere gli scatti, né a cancellarli, tantomeno ci possono sequestrare l'attrezzatura in mezzo alla strada in una cosiddetta “presunta flagranza di reato”! Non ci sono reati nello scattare foto in luoghi pubblici (ricordate che le leggi parlano di pubblicazione) né ci sono disposizioni normative che permettano a chicchessia di sequestrarci l'attrezzatura, in ogni caso servirebbe quantomeno un'ordinanza motivata del giudice. Questo però non significa che ad ogni “intoppo” del genere ci dobbiamo mettere a snocciolare articoli, tutele costituzionali o peggio infischiarcene. Può capitare che qualcuno si risenta per avergli scattato una foto in strada senza consenso, avrà i suoi buoni motivi (corna, assenteismo, notti insonni, una cartella Equitalia, ecc.), ma credo che nella maggior parte dei casi tutto si possa risolvere con un po' di disponibilità, cortesia e magari un buon caffè!
Questa guida è stata scritta da SergioRapagna


Commenti (31)

utente cancellato [reply:N8IBAA]Se tu fai una foto ad un soggetto riconoscibile è bene sempre avere la liberatoria perché il problema ricade sul fotografo quando, la persona ritratta, si rivale in sede giudiziale. Se il contest fotografico poi fosse a premi in denaro difficile dimostrare la motivazione culturale.
4 anni fa 
Heisenberg Ciao, grazie per le delucidazioni. Solo una domanda... si può partecipare a un contest di street photography con una foto dove il soggetto è unico e riconoscibile, seppure in un contesto ristretto e pubblico, senza avere l'autorizzazione? Il contest fotografico può rientrare come motivazione culturale?
4 anni fa 
SergioRapagna [reply:ybkBAA]La liberatoria va chiesta se le foto vengono fatte al di fuori di un evento pubblico (esempio concerto) o di una fotografia casuale (street photography) Quindi se l’intenzione è quella di fotografare delle specifiche persone in inquadrature da ritratto, come mi pare di aver capito, bisogna che tu la chieda a tutti i soggetti principali. Il patrocinio del comune non è rilevante nemmeno lontanamente. Inoltre le liberatorie vanno fatte per iscritto ad probationem, cioè serve a te per averne prova.
4 anni fa 
utente cancellato Molto interessante.
Mancherebbe solo un cenno agli aspetti legati agli edifici, perché molti fotografi o amatori non considerano che non si può fotografare liberamente un edificio.

Ho un quesito, nel frattempo.
Se io volessi realizzare un libro fotografico e una mostra relativa a persone di un determinato borgo e tutto questo fosse addirittura patrocinato dal comune, rientro nella casistica per la quale non serve consenso? E, nel caso, anche per i minori?
Se poi, addirittura, fossero i soggetti stessi a candidarsi per una foto, va chiesto comunque il consenso?
4 anni fa 
SergioRapagna [reply:bqwBAA]In caso di contenzioso ci sarà un giudice che valuterà la congruità dei fini culturali. Posso organizzarmi una mostra per conto mio e rientrare nella fattispecie oppure posso esporre al museo di architettura e non rientrare nella fattispecie per intenderci
4 anni fa